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Controlli falsi invalidi: arrivate le prime raccomandate dell'INPS

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Per quanto riguarda i controlli avviati dall’INPS sui falsi invalidi, molte associazioni che tutelano gli invalidi hanno ricevuto richieste di spiegazioni in merito alle raccomandate ricevute contenenti la richieda da parte dell’Ente previdenziale di  documentazione sanitaria relativa allo “stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione di cui lei è titolare, nonché, eventualmente, ulteriore successiva certificazione sanitaria in proprio possesso”.

L’INPS ha la necessità di chiudere le prime 100.000 verifiche entro il 2010 è ciò è pone dei gravi problemi. Infatti la maggior parte dei controlli l’INPS li effettuerà solo sulla documentazione inviata dai diretti interessati, riducendo al minimo le visite reali, quelle sulle persone, quelle che consentono un giudizio reale.

La richiesta dell’INPS è mirata a valutare la persistenza e la sussistenza dello stato invalidante.

Tutto ciò deriva dall’applicazione dall’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (la cosiddetta “Manovra correttiva”), in via di conversione in questi giorni: ha disposto l’effettuazione di 100.000 verifiche nel 2010, e altre 500.000 controlli nei due anni successivi, a carico degli invalidi civili, ciechi civili e sordi.

Si tratta del Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili previsto L’INPS che ha fissato queste regole, senza aver avuto alcuna indicazione dal Ministero del lavoro, nella Circolare 76 del 22 giugno 2010.








I sanitari che valutano la documentazione ricevuta dall’INPS sono i 488 medici precari in via di assunzione a tempo parziale e determinato. Ciò rappresenta anche un rischio come tutte le valutazioni non effettuate anche sulla persona.

L’INPS, senza visitare l’invalido, può decidere di:

- riconoscere la patologia come grave, stabilizzata o ingravescente (DM 2 agosto 2007) e, quindi, non prevedere più alcun ulteriore successivo controllo;
- confermare l’invalidità accertata:
- rettificare l’invalidità precedentemente accertata e quindi revocare indennità, pensione, assegno, senza nemmeno visitare l’interessato.

Se l’interessato non invia documentazione o se la documentazione viene ritenuta insufficiente per l’adozione di una qualsiasi delle tre decisioni, l’INPS convoca a visita.
A tal proposito si può Inviare la documentazione di cui già si dispone all’INPS entro 15 giorni. E aspettare l’esito delle valutazioni.

Tra la documentazione da inviare è vi sono a) i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992), disabilità ai fini lavorativi (Legge 68/1999) di cui si è in possesso. È da tenere presente, infatti, che spesso l’INPS non ne dispone ed eventuali lettere di dimissioni da ricoveri ospedalieri recenti e non.

Inoltre è utile inviare ogni ulteriore documentazione sanitaria in particolare se relativa alle patologie che risultano nei verbali di invalidità; è preferibile che siano certificati, relazioni, referti rilasciati da centri specialistici, meglio ancora se pubblici. Utili anche le relazioni eventualmente rilasciate da centri di riabilitazione.

Per l’INPS non hanno molto valore le semplici relazioni del medico di famiglia.

L’INPS, dopo aver valutato la documentazione, sulla base dei soli documenti presentati potrebbe revocare la prestazione. E’ quindi auspicabile ricorrere immediatamente, presentando oltre alle motivazioni di merito, anche quelle di forma: in quanto non vi è stata valutazione diretta.

Purtroppo in questo ultimo caso per il ricorso, che deve essere proposto entro 180 giorni dalla notifica, serve un legale o un patronato sindacale.

Qualora l’ente previdenziale convoca a visita, è obbligatorio presentarsi a detta convocazione o, in caso di grave rischio per la salute, richiedere la visita domiciliare con il supporto di una specifica certificazione del medico curante. Se nel frattempo si dovesse entrare in possesso di ulteriore documentazione medica è utile presentarla o farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

Il mancato invio della documentazione non comporta la sospensione o la revoca delle provvidenze economiche, ma solo la convocazione a visita in automatico.

Il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, prevede per ciascun gruppo di patologie la relativa documentazione sanitaria che le comprovi  a chi è affetto da una patologia grave, stabilizzata o ingravescente, che abbia già dato titolo all’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

È però necessario disporre delle certificazioni previste dal Decreto citato e rilasciate da strutture specialistiche pubbliche, accreditate o convenzionate.

Le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria sono: (Decreto ministeriale - Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007)
- Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.
- Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
- Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.
- Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
-  Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
- Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.
- Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.
- Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.
- Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
- Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
- Deficit totale della visione.
- Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.

Inoltre la nota del 6 luglio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA – rispondendo ad un interpellanza in merito agli  art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 (congedo straordinario per familiari con handicap grave) ed ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 (attività lavorativa svolta dal disabile e conseguente configurabilità del congedo) ha precisato che alla luce dell’attuale normativa, il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.

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