Leccoprovincia.it

L'informazione in provincia di Lecco

Wednesday
Sep 08th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Disabili: guida alle agevolazioni fiscali

E-mail Stampa PDF

’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” dalla quale riteniamo utile pubblicare alcuni stralci per fornire notizie utili ai lettori. Agevolazioni per figli a carico
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:

- per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro;

- per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro;
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

 

 

Agevolazioni per veicoli
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;

- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto;

- l’esenzione dal bollo auto;

- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.


Agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;

- l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici;

- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti.

Agevolazioni fiscali per i disabili
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.


Agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche

- detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.


Agevolazioni per le spese sanitarie

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica


Agevolazioni per l’assistenza personale

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;

- la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.


Le agevolazioni per il settore auto.
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordi: I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.;

- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.

- disabili con ridotte o impedite capacità motorie: sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.


Per quali veicoli si hanno diritto dette agevolazioni.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozzette;

- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;

- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

Per quanto attiene alla detraibilità ai fini irpef delle spese per i mezzi di locomozione vi sono le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).  In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional. E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA. Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- motocarrozzette

- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.


Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

- l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;

- i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;

- il diritto all’Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

Agevolazioni irpef per alcune spese sanitarie e per i mezzi d’ausilio
Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.


Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);

- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);

- trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; - sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.


Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione difranchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all’accompagnamento;

- alla deambulazione;

- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

 

 

 

 

 

 


Detrazione per gli addetti all’assistenza
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio è  del 4% ed è prevista per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala) e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

Eliminazione delle barriere architettoniche
Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

E’ evidente che quanto è stato riportato non deve ritenersi esaustivo per ogni casistica o argomento. A tal proposito rimandiamo alla consultazione integrale della citata guida reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/

Fonte:  Agenzia delle Entrate “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” – giugno 2010.

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento:
  La frase di verifica. Solo lettere minuscole senza spazi.
Frase di verifica:

Cerca un articolo

  • Cerca
  • Iscriviti alla newsletter

    Iscrivendoti alla newsletter riceverai l'elenco degli ultimi articoli inseriti nel sito

    News Feed

    Dai un contributo a Leccoprovincia



    Leccoprovincia sul tuo cellulare



    Seguimi su Libero Mobile

    Leccoprovincia su cellulare